In caso di trasformazione del contratto di apprendistato dal primo al secondo livello, il datore di lavoro che occupa un numero di addetti pari o inferiore a nove deve corrispondere l’aliquota piena del 10% (più le aliquote minori, pari all’1,61%), a decorrere dal terzo anno di contratto. Non è, quindi, possibile fruire dell’incentivo previsto all’art. 32, co. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 150/2015, che dispone un’aliquota agevolata del 5% per i contratti di apprendistato di primo livello successivi al secondo.
Il chiarimento è giunto dall’INPS, con il messaggio n. 1478 del 10 aprile 2019...