Ticket NASpI 2019, licenziare costa di più




Aumenta il ticket NASpI 2019 per gli eventi di licenziamento avvenuti dall’1 gennaio al 31 dicembre di quest’anno. Infatti, il contributo che i datori di lavoro devono pagare per ogni anno di anzianità aziendale maturato dal lavoratore, è di 500,79 euro, ossia 5,45 euro in più rispetto allo scorso anno (495,34 euro). Quindi, nel triennio (contributo massimo), il ticket NASpI può arrivare fino a un importo di 1.502,37 euro(1.486,02 nel 2018).

Importi maggiori sono previsti in caso di licenziamento avvenuto in ambito collettivo, e qualora non sia stato raggiunto un accordo aziendale. Il primo appuntamento con i nuovi importi è fissato al 18 marzo (il 16 è sabato), termine entro cui va versato il ticket sugli eventuali licenziamenti effettuati a gennaio.

Cos’è il ticket NASpI 2019

L’art. 2, co. 31 della L. n. 92/2012 ha introdotto l’obbligo per il datore di lavoro, in caso di interruzione involontaria di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di corrispondere un contributo predeterminato, denominato ticket NASpI (o ticket licenziamento).

L’importo da versare è pari al 41% (82% per i licenziamenti in ambito collettivo) del massimale mensile NASpI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Quando è dovuto il ticket NASpI 2019

La legge prevede che le aziende sono tenute all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.

Pertanto, il ticket NASpI è dovuto nei seguenti casi:

  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni durante il periodo tutelato di maternità.
  • risoluzione consensuale con procedura di conciliazione prevista dal nuovo rito Fornero;
  • risoluzione consensuale in caso di conciliazione presso l’Ispettorato del Lavoro. nonché derivante da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
  • mancato superamento del periodo di prova;
  • lavoro intermittente;
  • licenziamento collettivo senza periodo di prova;
  • recesso del datore di lavoro al termine dell’apprendistato;
  • licenziamento del lavoratore, compresi apprendisti, per GMO, per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa;
  • licenziamento disciplinare.

Importo ticket NASpI 2019

Come anticipato in premessa, l’importo da versare a titolo di ticket NASpI è pari al 41% del massimale mensile della NASpI, che per l’anno 2019 è di 1.221,44 euro, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.  Dunque, per l’anno 2019, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, il contributo da versare è pari a 500,79 euro. Mentre per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi, il contributo può arrivare fino ad un massimo di 1.502,37 euro (500,79 x 3). Alla luce dei suddetti calcoli, il ticket NASpI per ogni mese di anzianità di servizio è pari a 41,73 euro (500,79 / 12).

Importo ticket NASpI 2019 in caso di licenziamento collettivo

La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) all’art. 1, co. 137 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’aliquota percentuale del contributo da versare nei predetti casi passa dal 41% all’82% (moltiplicato per tre nei casi in cui non si raggiunga l’accordo sindacale).

Rientrano nel campo di applicazione della normativa le imprese soggette alla CIGS che effettuano riduzioni di personale nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo.

Quando pagare il ticket NASpI 2019

Ai fini del versamento del contributi NASpI, l’INPS ha specificato che è necessario considerare quale scadenza il termine di versamento della denuncia contributiva successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.

Quindi, in relazione alle interruzioni dei rapporti di lavoro avvenuti nel mese di gennaio 2019, i termini di versamento e trasmissione telematica all’INPS sono fissati rispettivamente: al 18 marzo (pagamento) e al 31 marzo (trasmissione denuncia).Autore: Daniele Bonaddio

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